Pronunciandosi in riferimento alle penali previste da un contratto per l’interruzione di servizi di raccolta per l’accettazione di scommesse, la C.T. Prov. Napoli 24.11.2015 n. 26033/29/15 ha stabilito che, ancorché il principio generale in materia, sostenuto da consolidato orientamento di legittimità (Cass. 27.9.2011 n. 19702), preveda la deducibilità delle penali contrattuali, in quanto inerenti all’attività dell’impresa, è comunque a tal fine necessario che il contribuente fornisca la prova dell’avvenuto pagamento delle somme, nonché la relativa documentazione di supporto da cui sia possibile cogliere gli elementi certi e precisi che giustificano la deduzione.
Nel caso di specie, tali elementi certi e precisi non sarebbero sussistiti, poiché non era stata fornita dalla società alcuna prova in merito all’effettiva interruzione del servizio, alla sua tempistica, alla richiesta da parte del cliente della corresponsione della penale contrattualmente stabilita, nonché all’effettivo pagamento di tale penale.