Pensione di reversibilità – Spettanza all’ex coniuge – Condizioni (Cass. 5.5.2016 n. 9054)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.5.2016 n. 9054, ha affermato che la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge che, in sede di divorzio, abbia accettato di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione. In tal caso, egli rinuncia all’eventuale pensione di reversibilità del coniuge deceduto, dal momento che il pagamento del mantenimento “una tantum” fa venire meno, in capo al beneficiario, qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge. I giudici di legittimità hanno così deciso nel merito, respingendo il ricorso proposto dall’ex moglie del de cuius che pretendeva dall’INPS il versamento della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, dal momento che la donna, in sede di divorzio, aveva ottenuto il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito, il comodato sui mobili e il versamento in un’unica soluzione di un assegno a titolo di mantenimento, rinunciando espressamente al mantenimento mensile che era già stato previsto in sede di separazione.
Per beneficiare della pensione di reversibilità del de cuius, è necessario che:
-il coniuge superstite sia titolare dell’assegno di divorzio e non si sia risposato;
-il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Secondo la Corte, infatti, se le pretese dell’ex coniuge superstite sono state soddisfatte in un’unica soluzione e così approvate dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, riconoscergli anche la pensione di reversibilità del de cuius significherebbe metterlo in una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita, epoca in cui non percepiva, appunto, alcun assegno periodico.

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