L’art. 1 co. 23 e ss. della L. 145/2018, nel riformare il riporto delle perdite d’impresa dei soggetti IRPEF, non disciplina il riporto delle perdite da parte dei soggetti che fruiscono del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (c.d. minimi) e del regime forfettario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.
In base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (ris. 123/2010 e circ. 17/2012) e alle istruzioni al modello REDDITI PF, quadro LM, nei confronti dei c.d. minimi non dovrebbero operare il riporto a tempo indeterminato (in luogo di quello quinquennale) e l’utilizzo, in sede di riporto, nei limiti dell’80%, del reddito di periodo.
Diversamente, per i contribuenti forfettari, si dovrebbe concludere per un adeguamento automatico alle nuove regole, comprese quelle riguardanti i contribuenti in contabilità semplificata nel triennio 2017-2019, i quali, in caso di perdita, applicano la disciplina specifica prevista dall’art. 1 co. 25-26 della L. 145/2018 anche se, successivamente, transitano in contabilità ordinaria o nel forfettario.