Perdite su crediti – Novità del DLgs. 147/2015

Il DLgs. 147/2015 ha modificato la disciplina delle perdite su crediti al fine, tra l’altro, di rendere certa l’individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita relativa:
– ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi;
– ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
Nello specifico, viene stabilito che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:
– sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
– il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
La disposizione in esame ha valore retroattivo (a differenza delle altre disposizioni relative alle perdite su crediti introdotte dal DLgs. 147/2015, che si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data del 7.10.2015). Inoltre, non dovrebbero esserci ostacoli ad ammettere una deduzione parziale della perdita sul credito vantato verso un debitore fallito, purché la deduzione avvenga nel rispetto del quantum svalutato a Conto economico nell’esercizio di enunciazione della procedura o in quelli successivi.

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