Secondo quanto previsto dall’art. 101 co. 5 del TUIR, vi sono due tipologie di perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito di impresa:
-le perdite derivanti da procedure concorsuali, dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e dai piani attestati ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. Tali perdite si caratterizzano per l’immediata deducibilità senza la necessità di fornire alcuna prova ulteriore;
– le perdite per le quali vi sono elementi certi e precisi sull’irrecuperabilità del credito.
Con l’introduzione del DL 83/2012, tali elementi certi e precisi si presumono:
– in caso di crediti di modesta entità quando siano decorsi 6 mesi dalla data di scadenza. Questa presunzione si applica ai crediti non superiori a 5.000,00 euro per le imprese che conseguono ricavi superiori a 100.000.000,00 di euro oppure ai crediti non superiori a 2.500,00 euro per le altre imprese;
– per i crediti oggetto di prescrizione;
– per i crediti stralciati in bilancio in applicazione dei principi contabili.
In merito all’esercizio in cui le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte, si segnala che la deduzione è consentita nell’esercizio di imputazione a bilancio purché detta imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in base a corretti principi contabili.