Con la circ. 29.5.2024 n. 69, l’INPS ha illustrato la disciplina della c.d. “pace contributiva”, ovvero il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previsto in origine dall’art. 20 del DL 4/2019 per il triennio 2019-2021 e più recentemente riproposto dall’art. 1 co. 126-130 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024/2025.
In sintesi, la disposizione della legge di bilancio 2024 consente ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 e iscritti alle Gestioni dell’INPS, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti all’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Tra le varie, l’INPS ha precisato che il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già chiesti a riscatto ai sensi dell’art. 20 del DL 4/2019.
Questo perché la disposizione contenuta nella L. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il riscatto valido per il biennio 2024/2025 a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.