Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della proroga del termine di versamento degli acconti al 16.1.2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) anche i titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (esclusi, quindi, i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Per verificare il superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, le imprese devono considerare:
– sia i ricavi “tipici”, cioè derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività;
– sia i ricavi “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto.
Infine, se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.