Piano “Industria 4.0″ – Investimenti effettuati – Disposizioni in materia di rimborsi IVA
Il Ddl. di Bilancio 2017 prevede alcune agevolazioni volte a favorire il rinnovamento tecnologico e la competitività delle imprese italiane. Si tratta delle disposizioni che rinnovano i super-ammortamenti e introducono gli iper-ammortamenti per alcuni beni strumentali, nonché delle disposizioni in materia di credito d’imposta per le spese incrementative relative ai costi di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Le imprese, nel considerare l’opportunità di effettuare investimenti che permettano di beneficiare delle citate agevolazioni, non possono prescindere da una valutazione dell’esposizione finanziaria che l’investimento richiederà. A tal proposito assumono rilevanza le disposizioni di cui agli artt. 30 co. 3 lett. c) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72, che consentono un’attenuazione dell’aggravio finanziario, derivante dall’IVA, connesso ai nuovi investimenti.
Dette disposizioni, infatti, prevedono, rispettivamente:
– l’accesso al rimborso annuale dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili e dei beni e servizi per studi e ricerche;
– l’accesso al rimborso trimestrale dell’imposta assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, se effettuati per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili nel medesimo periodo.
Le imprese, nel considerare l’opportunità di effettuare investimenti che permettano di beneficiare delle citate agevolazioni, non possono prescindere da una valutazione dell’esposizione finanziaria che l’investimento richiederà. A tal proposito assumono rilevanza le disposizioni di cui agli artt. 30 co. 3 lett. c) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72, che consentono un’attenuazione dell’aggravio finanziario, derivante dall’IVA, connesso ai nuovi investimenti.
Dette disposizioni, infatti, prevedono, rispettivamente:
– l’accesso al rimborso annuale dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili e dei beni e servizi per studi e ricerche;
– l’accesso al rimborso trimestrale dell’imposta assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, se effettuati per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili nel medesimo periodo.