Il pignoramento dello stipendio costituisce una forma di esecuzione:
– avente ad oggetto la retribuzione del lavoratore/debitore;
– applicata dal datore di lavoro, che versa parte dello stipendio direttamente al creditore.
Nello specifico, il processo di esecuzione sulla retribuzione viene notificato direttamente al lavoratore e al datore di lavoro, che, in seguito all’accertamento del giudice dell’esecuzione circa la regolarità della procedura e all’assegnazione delle somme, sarà obbligato a trattenere al massimo un quinto dello stipendio, calcolando la cifra sulla base della retribuzione in busta paga, al netto delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali.
Infine, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve indicare nella certificazione unica il pignoramento, tramite la compilazione della sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”, riportando i dati relativi alle somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi.