La C.T. Prov. Milano, con la pronuncia 7546/1/2015, ha affermato che non ha fondamento l’accertamento presuntivo effettuato tramite l’applicazione delle percentuali di ricarico nei confronti di un bar che abbia ridotto i prezzi rispetto ai concorrenti al fine di mantenere e fidelizzare la propria clientela in un periodo di crisi caratterizzato dalla riduzione dei consumi.
Il perseguimento di tale finalità, infatti, non contrasta con i criteri di ragionevolezza ed economicità della gestione imprenditoriale, anche considerando che i ricavi conseguiti rimanevano comunque congrui agli studi di settore.