Cass. 18.4.2016 n. 7651 ha affermato che, quando l’accertamento relativo alle imposte dirette si fonda, in via presuntiva, su quello eseguito ai fini del registro, il giudicato di annullamento del secondo, in breve, ha effetti sul primo.
Tecnicamente, non si può parlare di effetto del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. (che presuppone l’identità soggettiva tra le parti), però, come detto dalla Cassazione, in tal modo la presunzione viene ritenuta infondata, quindi difetta il fatto noto.
Nonostante la presunzione, ai fini della plusvalenza sulle dirette, del maggior valore accertato in merito al registro sia stata abrogata dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, il principio acquista rilevanza ogniqualvolta l’accertamento sulle dirette sia basato, in via presuntiva, su quello notificato per l’imposta di registro.