Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o derivanti da depositi o conti correnti. A questi fini, è considerato cessione a titolo oneroso anche il semplice prelievo delle valute estere dal deposito o dal conto corrente.
Le plusvalenze su valute concorrono alla formazione del reddito solamente qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e dei conti correnti in valuta complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio dell’anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67 co. 1-ter del TUIR).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei conti correnti e depositi, presso intermediari residenti o esteri, intestati o cointestati purché denominati in valuta estera nonché in criptovaluta (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72). Secondo l’interpello DRE Lombardia 22.1.2018 n. 956-39/2018 “detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet” (sono, pertanto, inclusi tutti i wallet, come paper, hardware, mobile, web, ecc.).