Il Ddl della legge di bilancio 2018 prevede l’eliminazione dall’1.1.2019 della distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini dell’imposizione dei capital gain realizzati da soggetti che non svolgono attività di impresa.
Infatti, verrà esteso l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% a tutte le plusvalenze finanziarie che costituiscono redditi diversi e che risultano ricomprese tra le lett. c) e c-quinquies) dell’art. 67 co. 1 del TUIR.
Contestualmente, è prevista l’abrogazione del co. 3 dell’art. 68 del TUIR, recante la percentuale di concorrenza al reddito delle plusvalenze su partecipazioni qualificate.
Resterà ferma, invece, la possibilità di portare in deduzione le minusvalenze dalle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Sempre sul tema, si segnala anche la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e detenute al di fuori dal regime di impresa. Il regime agevolativo si applicherà per le quote detenute all’1.1.2018 e l’imposta sostitutiva (o la prima rata), con aliquota dell’8%, dovrà essere versata entro il 30.6.2018.