Con l’art. 88 del Ddl. di bilancio 2018 si provvede ad eliminare la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini della disciplina dei dividendi e delle plusvalenze; entrambe le componenti sono, quindi, destinate a scontare l’imposizione del 26%, nel primo caso a mezzo di ritenuta a titolo d’imposta e nel secondo con imposizione sostitutiva.
E, però, prevista una decorrenza differenziata:
– per i dividendi, le nuove misure riguarderanno gli utili percepiti dall’1.1.2018;
– per le plusvalenze, esse riguarderanno quelle realizzate dall’1.1.2019.
E, però, prevista un’apposita disciplina transitoria per utili “qualificati” che si sono formati nei periodi d’imposta sino al 2017, per i quali continueranno ad operare le regole attualmente previste (con tassazione nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare) per tutte le distribuzioni deliberate sino al 31.12.2022.