Plusvalenze su partecipazioni qualificate – Percentuale di imponibilità – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Per effetto delle novità del Ddl. di bilancio 2018, dovrebbe essere eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini della disciplina dei c.d. capital gain (artt. 67 e 68 del TUIR): le plusvalenze derivanti da entrambe le predette fattispecie, infatti, saranno assoggettate a tassazione uniforme mediante un’imposta sostitutiva del 26%.
Tali modifiche, che si applicheranno in relazione alle plusvalenze realizzate dall’1.1.2019, devono essere, tuttavia, coordinate con il DM 26.5.2017, che ha rideterminato le percentuali di imponibilità delle plusvalenze realizzate dall’1.1.2018.
Pertanto, per le cessioni di partecipazioni realizzate nel 2017, le plusvalenze saranno tassate (nel periodo di percezione del corrispettivo) per il 49,72% del relativo ammontare; nel caso di aliquota IRPEF massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà, quindi, pari al 21,38%.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di azioni o quote che si perfezioneranno nel 2018, le plusvalenze conseguite saranno imponibili per il 58,14%; data un’aliquota IRPEF massima del 43%, la plusvalenza sconta, dunque, un prelievo del 25%.
In quest’ultimo caso, comunque, possibile beneficiare della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, detenute fuori dal regime d’impresa, possedute all’1.1.2018, prorogata dal Ddl. di bilancio 2018, provvedendo al pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%.

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