Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l’obbligo di comunicazione viene esteso:
– agli esercizi commerciali di cui all’art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);
– agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
– agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
– agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
– agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
– agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
– agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
– si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall’1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
– escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. “spesometro” (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).