Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo – Termine di prescrizione – Interruzione – Chiarimenti (circ. INAIL 7.4.2025 n. 26)

Con la circ. 7.4.2025 n. 26, l’INAIL ha cambiato la disciplina della prescrizione dei premi assicurativi recuperati a seguito di ispezione, superando in parte quanto previsto con la circ. INAIL 1/99.
In particolare, l’Istituto ha precisato che solo il verbale finale di accertamento interrompe i termini di prescrizione (mentre, in precedenza, per le evasioni non inferiori a 5 anni, era dalla data iniziale dell’accertamento che occorreva computare a ritroso).
Il verbale di primo accesso, quale atto di avvio dell’accertamento ispettivo, è un atto prodromico all’attività accertativa che non contiene la chiara volontà di far valere un credito INAIL per premi ed accessori evasi ed è quindi inidoneo a interrompere i termini.

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