Per la Cass. 24.12.2019 n. 34447, se il curatore del fallimento, successivamente alla notifica della cartella di pagamento ma prima del pignoramento, eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa, la giurisdizione non è del giudice tributario ma fallimentare.
Tale principio, sancisce la C.T. Prov. Salerno 3.7.2020 n. 895/12/20, va applicato anche in ambito extrafallimentare, dunque se il contribuente ricorre contro l’estratto di ruolo inerente a cartelle notificate eccependo la prescrizione della pretesa, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Per altre sentenze (Cass. 11.5.2020 n. 8719), tuttavia, il contribuente può precostituirsi un atto impugnabile in sede fiscale come il diniego di autotutela.
In ragione di quanto esposto, possono emergere conflitti di giurisdizione.