La C.T. Prov. Caltanissetta, nella sentenza 842/01/2015, ha stabilito che si prescrive in 10 anni il diritto alla riscossione di somme derivanti da cartella di pagamento non impugnata per crediti erariali (IVA e IRAP). Il credito diventa certo liquido ed esigibile per la sua definitività e inoppugnabilità nel merito.
Trova così applicazione ai crediti tributari vantati dall’Amministrazione finanziaria la prescrizione decennale prevista dalla norma generale di cu all’art. 2946 c.c.