L’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 ha abolito l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di presentare i modelli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati in ambito comunitario, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.
Tale abolizione consegue all’introduzione, da parte dello stesso DL 193/2016, dell’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010.
Come confermato anche dall’Agenzia delle Dogane (nota 10.1.2017 n. 244), resta dovuta, entro il 25.1.2017, la presentazione degli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ultimo mese o trimestre del 2016.
Non viene meno l’obbligo di rilevare gli acquisti intracomunitari effettuati per gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati”, tenuti alla presentazione del modello INTRA-12 a norma dell’art. 49 del DL 331/93 (e non dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93).
Inoltre, sussiste qualche dubbio in merito alla permanenza del monitoraggio statistico mediante i modelli INTRA, considerato che non è venuto meno l’obbligo, per gli Stati membri della Ue, di rilevare gli scambi commerciali di beni e di darne comunicazione alla Commissione in virtù del Regolamento CE n. 638/2004.