Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 244/2017, i soggetti passivi IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o hanno ricevuto prestazioni di servizi da soggetti comunitari con riferimento al quarto trimestre o al mese di dicembre 2016 sono ancora tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat (modello Intra-2) entro il 25.1.2017.
La soppressione dell’obbligo in argomento, disposta dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, opera con riferimento agli acquisti effettuati a partire dall’1.1.2017.
Non sono stati forniti chiarimenti, invece, relativamente alla necessità di comunicare i dati delle operazioni intracomunitarie ai fini statistici. Tuttavia, poiché tale obbligo è previsto dal Reg. CE 638/2004, e non si comprende attraverso quali diversi strumenti informativi l’ISTAT potrà acquisire i dati richiesti, sembra ragionevole ipotizzare la permanenza del modello Intra-2 ai fini statistici.
Si osserva, a tal proposito, che il DL 193/2016 non ha eliminato l’obbligo di invio dei dati all’ISTAT di cui all’art. 50 co. 6-ter del DL 331/93 (attuato dal DM 22.2.2010). A conferma di ciò, la scheda esplicativa del Dossier relativo al DL 193/2016 fa riferimento a una semplificazione (e non all’abrogazione completa) degli adempimenti connessi alla presentazione degli Intrastat.