La C.T. Reg. Napoli, con la sentenza 10.7.2015 n. 6891/48/15, ha affermato la validità dell’istanza di accertamento con adesione spedita mediante posta ordinaria senza avviso di ricevimento prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sebbene ricevuta dall’ufficio dopo detto termine. Tale situazione consente al contribuente di beneficiare della sospensione del termine per la proposizione del ricorso per un periodo di 90 giorni.
La pronuncia esprime un principio differente rispetto a quello finora sostenuto dall’Agenzia delle Entrate e da alcune C.T. Prov., secondo le quali, affinché possa operare la sospensione del termine per la presentazione del ricorso, l’istanza di adesione spedita per posta ordinaria dev’essere ricevuta dall’ufficio entro i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.