La Cass. 10.9.2019 n. 22634 ha qualificato come subordinata l’attività resa da un lavoratore che, pur in assenza del titolo di avvocato, aveva prestato attività prevalentemente intellettuale a favore di uno studio legale, ravvisando gli indici di subordinazione.
La Suprema Corte è giunta a tale decisione considerando:
– l’attività prestata all’interno dello studio;
– l’impossibilità di svolgere in via autonoma la prestazione in assenza del titolo di avvocato;
– le direttive impartite dal titolare dello studio;
– l’osservanza di un orario imposto;
– la natura delle mansioni svolte, di supporto a quelle dell’avvocato e nell’interesse dei clienti di quest’ultimo.
Viene quindi confermato l’orientamento per cui, nei casi di prestazioni lavorative caratterizzate da un elevato contenuto professionale, la sussunzione del rapporto di lavoro nel tipo autonomo o subordinato deve essere compiuta dal giudice valutando il comportamento complessivo tenuto in concreto dalle parti, considerando a tal fine gli elementi sussidiari sulla base del concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative.