La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.10.2017 n. 23056, ha affermato che il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. non presuppone necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, perché le parti possono esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedono una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro.
Alla luce di questo principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice che rivendicava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della struttura alberghiera presso la quale aveva prestato servizio, in modo discontinuo, come cameriera al piano, per quasi cinque anni.