Con il vademecum di ottobre 2017, l’INPS ha riepilogato gli adempimenti necessari ad evitare disservizi nell’utilizzo della procedura delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017). Nello specifico, l’Istituto ha precisato che:
– la disciplina del lavoro accessorio, abrogato dal DL 25/2017, convive, fino al 31.12.2017, con la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, con la coesistenza, sino a tale data, delle relative procedure, nonché dei limiti economici previsti da entrambe le discipline. Pertanto, è possibile guadagnare/erogare fino a 7.000 euro nell’anno civile con i voucher e fino a 5.000 euro con le prestazioni di lavoro occasionale;
– l’utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale, dopo essersi registrato, deve procedere alla creazione del “portafoglio virtuale”, versando le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali tramite F24 o “PagoPa”, tenendo conto, ai fini dell’inserimento della comunicazione della prestazione, dei tempi tecnici affinchè dette somme siano “visualizzabili” e “utilizzabili”, nonché contabilizzate e rese disponibili in procedura;
– la revoca della prestazione, nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale, deve avvenire tassativamente entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione, tenendo conto che tale possibilità si riferisce alle singole giornate, da revocare singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.