L’art. 54-bis del DL 50/2017 convertito, in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio ad opera del DL 25/2017 (conv. L. 49/2017), ha introdotto la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
I dubbi sorgono in merito all’occasionalità della prestazione, perché:
– se da un lato questa è definita, come per i vecchi voucher, facendo leva su limiti economici e quantitativi (5.000 euro complessivi e 2.500 euro come limite massimo percepibile dal prestatore, da parte dello stesso utilizzatore, per un massimo di 280 ore nel corso dell’anno civile);
– dall’altro il co. 13 specifica che il Contratto di prestazione occasionale è utilizzato per acquisire, “con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste”.
Questo consentirebbe di affermare che, oltre ai limiti di importo è necessaria anche l’occasionalità e saltuarietà della prestazione che, pertanto, non potrebbe svolgersi in modo continuativo.