La circ. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non ha chiarito tutte le problematiche sulle nuove forme di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 convertito.
In particolare, l’INL non chiarisce cosa accade se, pur rispettando la soglia dei 2.500,00 euro di compensi percepibili dal prestatore da parte dello stesso utilizzatore, un utilizzatore superi il proprio limite complessivo di 5.000,00 euro e, viceversa, quali conseguenze possono derivare se lo sforamento riguarda il limite economico previsto per il prestatore.
La conseguenza potrebbe essere la stessa prevista per il superamento di 2.500,00 euro, ossia la conversione dell’intero rapporto in subordinato, in ragione di quanto previsto dai principi civilistici generali e dall’art. 1418 c.c.