L’INL, con la circ. 9.8.2017 n. 5, ha dettato le istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito), spiegando che:
– sia con il Libretto Famiglia che con il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato se, nel corso dell’anno, l’utilizzatore retribuisce il prestatore più di 2.500 euro o lo impiega per più di 280 ore;
– la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. comporta la conversione ex tunc del rapporto, a condizione che sia accertato il carattere subordinato dello stesso;
– nell’ambito del Cpo, la mancata, tardiva o errata comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione o il mancato rispetto dei limiti soggettivi sono puniti con la sanzione ridotta di 833,33 euro per ogni giornata non tracciata;
– si tratta di mancata comunicazione, se la prestazione è comunque possibile perché non risultano superati i limiti economici e quantitativi e se, tenuto conto di analoghe attività lavorative correttamente gestite, ha realmente carattere occasionale. Diversamente si tratta di lavoro nero, punito con la maxisanzione.