Dall’1.1.2020, le prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 sono escluse dal perimetro delle operazioni esenti da IVA, stante il disposto dell’art. 32 del DL 124/2019, che ha modificato l’art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72.
In base alla formulazione della norma, integralmente riscritta in sede di conversione in legge del decreto, il regime di esenzione IVA continua ad applicarsi alle prestazioni finalizzate al conseguimento delle patenti A, A1, A2, C e D1.
Si osserva, inoltre, che la norma si limita ad escludere dal perimetro dell’esenzione il solo insegnamento della scuola guida, con le eccezioni sopra ricordate, anche se, in un primo momento, al fine di adeguare l’ordinamento interno all’art. 132 lett. i) e j) della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-449/17, l’esenzione era stata limitata alle sole prestazioni di insegnamento propriamente scolastico o universitario.