Con il messaggio 4.12.2024 n. 4097, l’INPS ha reso noto di aver individuato i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato la propria situazione reddituale per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 35 co. 10-bis del DL 207/2008, e di aver quindi avviato l’iter di sospensione della prestazione con l’invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R.
Sul punto, si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
In particolare, per alcune prestazioni economiche – quali la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi – è previsto l’obbligo di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non si debba presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, i predetti soggetti dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda on line, utilizzando l’apposita procedura presente sul sito www.inps.it, denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008″.
In alternativa, è possibile svolgere l’adempimento tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS