Con la sentenza 4.11.2016 n. 22481, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la possibilità di svolgere l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo.
Inoltre, tale accordo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, a meno che egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
Pertanto, come nel caso della sentenza in esame, sono da ritenersi nulle le clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dalla prestazione, qualificabile come indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali.