La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 18.9.2019 n. C-700/17, ha stabilito che possono rientrare nel regime di esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE le prestazioni mediche fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio.
Non osta all’applicazione della norma appena menzionata il fatto che le prestazioni in argomento siano potenzialmente riconducibili anche all’art. 132, par. 1, lett. b) della direttiva 2006/112/CE, la quale esenta, tra le altre, le cure mediche assicurate da istituti ospedalieri ed istituti assimilati: i laboratori che eseguono attività diagnostiche sono, infatti, equiparati agli istituti ospedalieri (Corte di Giustizia UE 2.7.2015 n. C-334/14).
Inoltre, la Corte UE ritiene applicabile l’esenzione IVA ex art. 132, par. 1, lett c) della direttiva 2006/112/CE anche in assenza di un rapporto di fiducia tra il paziente e il medico che rende la prestazione sanitaria.