Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali – Organismi di diritto pubblico – Società in house

La crescente domanda di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali può essere soddisfatta anche mediante le c.d. “società in house”. Queste ultime rappresentano enti, affidatari di una concessione o di un appalto pubblico, sui quali l’amministrazione esercita (fra l’altro) un controllo analogo a quello sui propri servizi. Le “società in house”, in estrema sintesi, possono essere considerate delle derivazioni della Pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria ha escluso che l’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali ex art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72 possa applicarsi ai servizi forniti dalle “società in house”. Tali soggetti, infatti, non rientrerebbero nella nozione di “organismo di diritto pubblico” valida ai fini IVA, non assumendo alcun rilievo la normativa in materia di appalti pubblici. Nella giurisprudenza nazionale, tuttavia, la C.T. Reg. Lombardia, sez. Brescia (sent. 22.2.2016 n. 1017 e 6.5.2014 n. 2341) ha espresso un’interpretazione opposta alla prassi descritta. In entrambe le sentenze sono stati richiamati anche i principi della Corte di Giustizia UE, ribaditi da ultimo nella sent. 21.1.2016 causa C-335/14. La Corte ha riconosciuto la natura di “organismo” agli enti societari, attribuendo valore fondamentale per l’esenzione IVA all’accertamento sul loro carattere sociale.

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