L’art. 3 co. 1 -3 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo obbligo di preventiva presentazione dei modelli REDDITI e IRAP ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’IRAP di importo superiore a 5.000,00 euro annui.
Sul tema, è intervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 che ha precisato come ai fini della verifica del superamento del limite, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
In allegato alla risoluzione sono indicati i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000,00 euro.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, operato dall’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, si conferma che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.