La L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ampliato l’ambito di operatività del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla L. 228/2012: l’istituto – alternativo alla totalizzazione e alla ricongiunzione – consente a chi, a causa della mobilità della propria vita lavorativa, abbia versato contributi in due o più Gestioni previdenziali, di cumulare gratuitamente, a domanda, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le stesse, al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Finora, la facoltà di cumulo ha riguardato:
– sotto il profilo soggettivo, gli iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi), alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 o alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO;
– sotto il profilo delle prestazioni conseguibili, la pensione di vecchiaia e i trattamenti di inabilità o ai superstiti.
Ora, mediante la modifica del co. 239 dell’art. 1 della citata L. 228/2012, la stessa viene estesa:
– da un lato, alle forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori professionisti, con conseguente possibilità di cumulare anche i contributi accantonati presso una Cassa libero-professionale;
– dall’altro, alla pensione anticipata (attualmente conseguibile, a prescindere dai requisiti anagrafici, in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne).
È, inoltre, stata soppressa la condizione di accesso consistente nella mancata maturazione, da parte del richiedente, dei requisiti per l’autonomo diritto alla pensione in una delle Gestioni interessate.