Primo accesso ispettivo – Modalità operative (circ. INPS 9.5.2016 n. 76)

Il primo accesso ispettivo in azienda rappresenta una delle fasi di maggior rilievo dell’intero procedimento di accertamento in materia di lavoro. Lo stesso INPS, con la circ. 76/2016 ne ribadisce l’importanza soprattutto in merito alle conseguenze sul piano probatorio, per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle contestazioni in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario.
Operativamente, l’INPS ricorda che le domande rivolte ai dipendenti devono essere chiare e comprensibili, tenendo conto sia del livello di istruzione dell’intervistato che del grado di conoscenza della lingua italiana, qualora si tratti di uno straniero. Inoltre, le dichiarazioni dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile nell’apposito verbale di acquisizione, di cui l’ispettore deve dare lettura al dichiarante, affinché questi ne confermi il contenuto – oppure rilevi eventuali correzioni – e quindi lo sottoscriva.
Al termine, l’ispettore rilascia il verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, oppure, in caso di loro assenza, al libero professionista delegato. Tale verbale deve indicare in modo dettagliato anche le attività svolte nell’occasione dagli ispettori nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dal professionista che lo assiste.
Ancora, il personale ispettivo deve eventualmente formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Nel caso il datore di lavoro (o chi per esso) si rifiuti di ricevere il verbale di primo accesso, oppure non sia presente al termine dell’accesso ispettivo, gli ispettori procederanno alla notifica del verbale a mezzo raccomandata A/R.

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