L’art. 2 del DL 18.4.2019 n. 32, c.d. “decreto Sblocca cantieri”, sostituisce l’art. 110 del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recante la disciplina sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e le misure straordinarie di gestione.
La nuova disciplina trova applicazione per le procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra il 19.4.2019 (data di entrata in vigore del decreto “Sblocca cantieri”) e il 15.8.2020, data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.