Il Ddl. di bilancio 2017, che è stato approvato alla Camera e ora passa all’esame del Senato, contiene alcune novità anche in materia di procedure concorsuali, in particolare con riguardo all’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42.
Più nello specifico, aderendo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (si veda Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14), il Ddl. prevede:
– la possibilità di inserire tra i debiti per tributi oggetto della transazione fiscale, presentata con la proposta di concordato o nell’ambito delle trattative che precedono la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis del RD 267/42, e conseguentemente soggetti a pagamento parziale, anche i debiti verso l’erario per l’IVA. Tale facoltà non è prevista ai sensi del vigente art. 182-ter del RD 267/42;
– l’obbligo per il debitore di depositare una relazione redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.