Con il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che anche i lavoratori autonomi potranno beneficiare della proroga dei versamenti disposta dal DPCM 20.7.2017:
– entro il 20.7.2017 (in luogo del 30 giugno);
– oppure dal 21.7.2017 al 21.8.2017 (in luogo del 31 luglio), maggiorando le somme dovute dello 0,4%.
I nuovi termini si applicano anche per il versamento del saldo IVA 2016.
Infatti, i soggetti passivi IVA che hanno presentato la dichiarazione annuale relativa al 2016 entro il 3.3.2017 possono versare il saldo IVA, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, entro i termini previsti per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017. Per l’eventuale rateazione è prevista, inoltre, una maggiorazione dello 0,33% mensile.
Pertanto, se il versamento del saldo IVA viene effettuato nel periodo compreso fra il 20.7.2017 e il 21.8.2017, si applica un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo determinato al 20.7.2017.