Con il DM 25.3.2016 n. 95075, i Ministeri del Lavoro e delle Finanze hanno definito, ai sensi dell’art. 21 co. 4 del DLgs. 148/2015, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS da concedersi laddove, al termine di un programma di crisi aziendale, l’impresa ponga termine all’attività produttiva e proponga concrete prospettive di una rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
In estrema sintesi, il provvedimento ministeriale stabilisce che la proroga in argomento può essere autorizzata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– il trattamento di CIGS sia stato autorizzato in seguito alla presentazione del programma di crisi aziendale ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 148/2015;
– sia stato stipulato uno specifico accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro;
– venga presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
– sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario.