Tra le misure in materia di CIGS contenute nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), assume particolare rilievo la disposizione indicata al co. 133 dell’art. 1, con cui si consente, per il biennio 2018-2019 e con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una proroga variabile da 6 a 12 mesi ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015.
Tale proroga può essere concessa per le causali di riorganizzazione aziendale (12 mesi) e crisi aziendale (6 mesi) alle predette imprese che, oltre a rispettare il predetto requisito occupazionale (oltre 100 lavoratori), presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.
Per il complesso delle proroghe indicate nella legge di bilancio 2018, il legislatore ha fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.