La C.T. II Lazio 9.4.2023 n. 2338/4/24 ha stabilito che si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, in conformità con l’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, se il cedente fornisce come prova del trasferimento dei beni all’estero una dichiarazione postuma del cessionario mediante la quale costui attesta la ricezione della merce.
Il differimento temporale non incide sui requisiti di cui all’art. 41 del DL 331/93, essendo previsto dalla normativa comunitaria che anche le dichiarazioni rese successivamente dalle parti, come nel caso esaminato, sono idonee ad attestare il trasferimento dei beni dallo Stato membro Ue del cedente allo Stato membro del cessionario.