L’art. 2 del DL 124/2019 esclude la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dal VIES ai sensi dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Nel primo caso, l’esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti.
Si rileva, peraltro, che, mentre la cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in anagrafe tributaria della notifica del provvedimento, l’inibitoria della compensazione prevista dall’art. 2 del DL 124/2019 opera dalla data di notifica del provvedimento, e fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione di quest’ultimo.
Va inoltre sottolineato che l’inibizione delle compensazioni non riguarda i soggetti che hanno chiuso volontariamente la partita IVA per cessata attività.
Nell’ipotesi di esclusione dalla banca dati VIES, la compensazione è preclusa per i soli crediti IVA e rimane in vigore finché non sono rimosse le irregolarità che hanno condotto al provvedimento di esclusione.
In entrambi i casi, i crediti che non possono essere oggetto di compensazione “orizzontale” potranno essere chiesti a rimborso o potranno essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA successiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti.