L’art. 1 co. 99 della L. 213/2023 ha esteso gli effetti derivanti dalla chiusura ex officio delle false partite IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/72, anche al caso in cui il contribuente abbia fatto domanda di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, l’art. 1 co. 97 della L. 213/2023 prevede il divieto di compensazione “orizzontale” delle imposte con altri tributi o contributi, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
L’esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata (art. 17 co. 2-quater del DLgs. 241/97).
Infine, l’Agenzia delle Entrate può irrogare una sanzione pari a 3.000 euro, senza cumulo giuridico (art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97). Il nuovo art. 35 co. 15-bis.3 prevede espressamente l’applicabilità della suddetta sanzione anche a seguito del provvedimento di cessazione della partita IVA per la quale era stata chiesta la chiusura negli ultimi 12 mesi.