Con la circ. 12.10.2015 n. 26, il Ministero del Lavoro si è anche occupato delle modifiche all’art. 14 del DLgs. n. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale. In particolare, si ricorda che tale provvedimento può essere attivato qualora venga rilevato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, oppure laddove siano rilevate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ciò detto, si premette che l’art. 22 del DLgs. 151/2015 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive, dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nella misura di 2.000 euro, per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero”, e di 3.200 euro, per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, è bene ricordare che la disciplina in esame consente ai datori di lavoro di ottenere la revoca della sospensione sulla base del rispetto di particolari condizioni. In particolare, in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro è necessario:
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai profili attinenti all’eventuale sorveglianza sanitaria;
– il pagamento del 25% (800 euro) della somma aggiuntiva (3.200 euro);
– la formazione e l’informazione sui pericoli legati all’attività svolta, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Invece, in caso di sospensione per impiego di lavoratori “in nero”, si rende necessario:
– l’assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
– il pagamento del 25% (500 euro) della somma aggiuntiva (2.000 euro).
L’importo residuo (rispettivamente 2.400 e 1.500 euro), maggiorato del 5% (rispettivamente 120 e 75 euro), deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.