Il TAR del Piemonte, nella sentenza 1164/2016, ha chiarito che il ricorso contro la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’ispettore rientra nella giurisdizione del tribunale ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, era stato impugnato di fronte al TAR un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale “in nero”, emesso a norma dell’art. 14 del DLgs. 81/2008. Tuttavia, il tribunale Amministrativo ha rilevato il difetto di giurisdizione, affermando che il provvedimento di sospensione in questione incide direttamente sull’attività del ricorrente e, sia che si tratti di attività imprenditoriale sia in caso contrario, il provvedimento va ad incidere su un diritto costituzionalmente rilevante, non soggetto ad autorizzazioni, sicché non si configura in nessun caso un interesse legittimo (che sarebbe tutelabile davanti al giudice amministrativo).