L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.3.2024 n. 7, ha reso alcuni chiarimenti sull’art. 1 co. 89 della L. 213/2023, che ha eliminato dalle ipotesi di esclusione di applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25-bis del DPR 600/73 quella relativa alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Tra l’altro, è stato precisato che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.
Inoltre, anche per le provvigioni percepite dagli assicuratori sarà possibile applicare la ritenuta nella misura ridotta del 4,6% dell’intera provvigione, subordinatamente alla presentazione, entro il 16.4.2024, della consueta dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 25-bis co. 2 del DPR 600/73.