Il DM 13.7.2017, modificativo della disciplina di attuazione dello split payment, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 171 del 24.7.2017.
Il decreto in oggetto rettifica ulteriormente le disposizioni del DM 23.1.201, già recentemente modificato dal DM 27.6.2017, stabilendo che:
– le Pubbliche Amministrazioni cui si applica lo split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 coincidono con le P.A. destinatarie della fattura elettronica obbligatoria ex art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007;
– le società soggette allo split payment sono individuate dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante specifici elenchi, pubblicati direttamente in via definitiva entro il 15 novembre di ogni anno, senza la necessità di una loro formalizzazione mediante decreto.
Si rilevano, tuttavia, alcune difficoltà derivanti dal fatto che:
– le disposizioni del DM 13.7.2017 si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità IVA si verifica a partire dal 25.7.2017 (il decreto dispone, però, che sono fatti salvi i comportamenti adottati dall’1.7.2017 fino al 24.7.2017);
– gli elenchi delle società attualmente disponibili sono ancora soggetti a revisione da parte del MEF; ci si chiede, pertanto, se la “clausola di salvaguardia” prevista dal nuovo decreto con riferimento alle fatture emesse nei confronti della P.A. possa estendersi anche alle fatture emesse in split payment nei confronti delle società non più presenti negli elenchi aggiornati.