Con riferimento alla segnalazione nel quadro RW dei conti correnti cointestati ex art. 4 del DL 167/90, si ritiene applicabile quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 in merito alla comproprietà degli immobili esteri. Pertanto, ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro (ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50”). Tale impostazione risulta valida anche ai fini IVAFE e consente di liquidare correttamente tale tributo seguendo le indicazioni delle specifiche tecniche del quadro RW del modello REDDITI 2024 PF.
Si segnala che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, nel caso di conti correnti cointestati è legittima l’irrogazione di tante sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale quanti sono i cointestatari (Cass. 5.3.2024 n. 5964).