Nel caso sia necessario sanare l’omessa trasmissione del quadro RW/2016, il ravvedimento perfezionato entro 90 giorni prevede l’applicazione della sanzione ridotta a 1/10 del minimo (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97). In sostanza, occorrerà presentare il quadro RW e versare 258,00/10 = 25,80 euro.
Si ricorda che in caso di sanzioni espresse in euro non bisogna effettuare alcun troncamento, ma occorre calcolare l’arrotondamento al centesimo di euro.
E’ diverso il caso in cui viene inoltrato tardivamente il quadro RW nell’ambito di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata. Dovrebbe essere chiarito, infatti, se si applica la riduzione a 1/9 (prevista per l’integrazione) o a 1/10 (prevista per l’omissione).
Nel primo caso, il ravvedimento entro i 90 giorni sconterebbe la sanzione di 258,00 euro ridotta a 1/9, cioè pari a 258,00/9 = 28,67 euro. A quest’ultima si dovrebbe aggiungere l’eventuale mancato versamento di IVIE e IVAFE, al cui ravvedimento si applicano le regole previste per l’IRPEF.